Lavori in quota

All’interno dell’ampio spazio dedicato ai cantieri temporanei o mobili, il Testo Unico riserva un intero Capo, il secondo, per illustrare le norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro in quota.
L’art. 107 definisce i lavori in quota come quelle attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile, ne sono quindi compresi anche le attività di scavo che prevedono profondità superiori a quella sopra indicata.

La sezione II, articoli dal 108 al 111, illustra quindi le disposizioni di carattere generale, precisando che i cantieri in cui siano adibite attività che prevedano lavori in quota debbano essere provvisti di idonee recinzioni per impedire l’accesso ad estranei e che il transito sotto ponti sospesi, scale ed aree simili, deve essere impedito mediante barriere.
L’articolo 111 illustra quindi gli obblighi ascrivibili al Datore di Lavoro, con due precisazioni introduttive di carattere generale:

  1. deve essere data la priorità alle misure di protezione di tipo collettivo rispetto a quelle individuali;
  2. deve essere posta particolare attenzione alle dimensioni e all’ergonomia delle attrezzature di lavoro.

Sulla base di questi due principi si elencano quindi i conseguenti e relativi obblighi
Questi vanno dalle disposizioni sulle attrezzature da adottare quali funi (art. 116), scale (art. 113) e ponteggi (sezioni IV, Ve VI) alla descrizione nel dettaglio delle caratteristiche tecniche che devono possedere, le dimensioni, il posizionamento ed i requisiti di conformità minimi affinché possano essere impiegate. Particolare evidenza viene data ai dispositivi di protezione collettiva anti caduta, specificandone l’obbligo di adozione e l’impossibilità di iniziare una attività in loro assenza.
Tra gli obblighi del Datore di Lavoro, infine, rientrano anche il divieto di far assumere bevande alcoliche e superalcoliche (art. 111, c8) ed il divieto di far effettuare lavori temporanei in quota se le condizioni metereologiche non ne consentono l’esecuzione in sicurezza (art. 111, c9).

È previsto lo svolgimento di test teorici e pratici, per valutare le conoscenze acquisite durante il corso; verrà rilasciato un attestato di partecipazione/formazione.

Riferimenti legislativi: Artt. 36 e 37 Art.107 108 del D.Lgs. 81/08.

Destinatari: Addetti, responsabili e preposti a lavori che comportino rischi di caduta dall’alto (lavori in quota)

Sedi di svolgimento: Presso la nostra aule di Pogliano M.se.

Attestato di formazione: Verrà inviato successivamente al corso di formazione. La consegna dell’attestato è in ogni caso subordinata alla verifica dell’effettivo versamento dell’intera quota di partecipazione.

CONTENUTI DEL CORSO

Contenuti del corso (8 ore):

  • Quadro normativo in materia di sicurezza, responsabilità civili e penali; principi chiave del D. Lgs 81/08.
  • Valutazione del Rischio caduta dall’alto.
  • Descrizione delle attrezzature di protezione contro le cadute dall’alto.
  • Requisiti generali dei sistemi di arresto caduta.
  • Uso dei sistemi di anti caduta.
  • Controllo e manutenzione.
  • Incidenti ed infortuni ricorrenti -Contenuti dei documenti di corredo.
  • Analisi dei Sistemi di Protezione Individuale.
  • Corretta scelta e analisi dei DPI anti caduta.
  • Verifiche prima dell’uso e controlli di giornata.
  • Simulazioni in quota di sistemi anti caduta mobili.
  • Simulazioni in quota di sistemi anti caduta permanenti.
  • Simulazione utilizzo scale di tipo fisso.
  • Manovre di soccorso.
  • Addestramento con montaggio e smontaggio trabattello
  • Sbarco da piattaforma aerea su diverse tipologie di coperture

Orari 8.30 – 12.30 / 13.30 – 17.30

Al termine del corso sarà sottoposto ai partecipanti un test di verifica. Giorni, orari e sale formative, potrebbero subire delle variazioni rispetto a quanto indicato.