Decreto 191/2023 – Obblighi di Sicurezza Antincendio per Case Vacanze e Affitti Brevi
In ottemperanza al Decreto n. 191 del 15 dicembre 2023, sono stati definiti i nuovi obblighi di sicurezza antincendio per le strutture ricettive extralberghiere come case vacanze e alloggi per affitti brevi. Queste misure hanno l’obiettivo di garantire la sicurezza di ospiti e personale, prevenendo e limitando i rischi di incendio.
Obiettivi del Decreto:
1. Prevenire l’innesco di incendi nelle strutture ricettive.
2. Ridurre il rischio per gli occupanti in caso di incendio.
3. Assicurare che il personale e gli ospiti possano evacuare in sicurezza.
Principali Obblighi di Sicurezza Antincendio:
1. Dotazione di Estintori e Attrezzature Antincendio
• Ogni struttura deve essere dotata di estintori omologati e adeguati alla tipologia di rischi specifici.
• È obbligatorio disporre di almeno un estintore portatile ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.
2. Impianti di Rilevazione di Fumo e Allarmi Antincendio
• Ogni struttura deve essere equipaggiata di rilevatori di gas combustibili e del monossido di carbonio
• Gli allarmi devono essere udibili in ogni ambiente, per garantire una rapida evacuazione.
3. Illuminazione di Emergenza e Segnaletica di Evacuazione
• È obbligatorio installare un sistema di illuminazione di emergenza in corrispondenza delle vie di fuga.
• La segnaletica di emergenza deve essere chiara, visibile e posizionata lungo i percorsi di evacuazione, evidenziando le uscite di sicurezza.
4. Piani di Emergenza e Formazione del Personale
• Ogni struttura deve predisporre un piano di emergenza antincendio, che specifichi i comportamenti da tenere in caso di incendio.
• Se il personale è presente, è richiesta una formazione specifica sulle procedure antincendio e sulla gestione delle emergenze.
5. Comunicazione e Informazione agli Ospiti
• Gli ospiti devono essere informati, al loro arrivo, sulle procedure di evacuazione e sui dispositivi di sicurezza presenti nella struttura.
• È consigliabile fornire un opuscolo informativo o segnaletica chiara con le indicazioni necessarie per una corretta gestione dell’emergenza.
Sanzioni:
In caso di inadempimento delle norme previste dal Decreto 191/2023, sono previste sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, anche la sospensione dell’attività.
Entrata in Vigore:
Le disposizioni del Decreto 191/2023 sono in vigore a partire dal 1° gennaio 2024, con obbligo di adeguamento per tutte le strutture entro e non oltre il 1° luglio 2024.